lentepubblica


TARI, obblighi di Trasparenza: arrivano i chiarimenti dell’IFEL

lentepubblica.it • 5 Febbraio 2020

tari-obblighi-trasparenzaLe nuove regole si applicano in via ordinaria dal 1° aprile 2020 e dal 1° gennaio 2021 per i gestori del “Servizio rifiuti”, o di gestione delle tariffe.


TARI, obblighi di Trasparenza: pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ifel la Nota 28 gennaio 2020, dal titolo “Prime valutazioni sulla Deliberazione Arera n. 444/2019 e sul testo integrato in tema di Trasparenza nel ‘Servizio di gestione dei rifiuti urbani“.

La nota fornisce l’interpretazione sulla novella normativa per gli Enti che dovranno adempiere al dettato della Deliberazione Arera n. 444/2019 in tema di obblighi relativi alla Trasparenza.

TARI, obblighi di Trasparenza: la nota esplicativa

La nota intende fornire un supporto a tutti i Comuni nel percorso di transizione necessario per adempiere alle prescrizioni della deliberazione n. 444. Questa deliberazione dovrà essere applicata dal 1° aprile 2020 nel caso dei gestori (e dei Comuni) con bacino di utenza superiore a 5.000 abitanti.

Mentre invece, dal 1° gennaio 2021, l’obbligo vale per i gestori del servizio rifiuti, o di gestione delle tariffe, compresi i Comuni che gestiscono tali servizi in economia.

Si prevede, nello specifico, un primo periodo di regolazione che va dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2023. Le niove regole si applicano in via sperimentale per tutto il 2020. La tempistica effettiva di avvio della loro applicazione sul territorio dipende però dalla dimensione demografica dei Comuni gestiti (cumulativamente considerati) ed è la seguente:

 

tari obblighi trasparenza tabelle

 

Gli obblighi relativi agli elementi informativi minimi si applicano a tutti i soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, inclusi i Comuni che gestiscono, in tutto o in parte, il servizio in economia.

Al riguardo la delibera individua tre macro ambiti operativi, ovvero tre tipologie di soggetti destinatari del provvedimento:

  • il gestore che effettua l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, comprese le attività di bollettazione e invio di avvisi di pagamento, nonché la gestione dei reclami, anche mediante sportelli dedicati o call center, inclusi i Comuni titolari della medesima attività;
  • il gestore delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (RT) verso impianti di trattamento, smaltimento, riutilizzo o recupero, così come i Comuni che gestiscono in economia anche solo parti del servizio;
  • infine il gestore delle attività di spazzamento (meccanizzato, manuale e misto) e lavaggio delle strade (SL), incluso lo svuotamento dei cestini portarifiuti e la raccolta delle foglie; sono invece escluse le operazioni di sgombero della neve dalle strade e pertinenze effettuate solo per garantire la loro fruibilità e sicurezza. Sono inclusi i Comuni che gestiscono in economia anche solo parti di tale attività.

Elementi informativi minimi

Gli elementi informativi minimi individuati dall’Autorità devono essere resi disponibili:

  • a tutti gli utenti (cioè a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, tenute al pagamento della Tari o della tariffa corrispettiva)
  • attraverso il sito internet del gestore del servizio integrato rifiuti (ovvero di ogni soggetto che eroga il servizio, ciascuno per la parte di propria competenza, anche il Comune)
  • e tramite i documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura).

Le variazioni di rilievo delle condizioni di erogazione del servizio, invece, dovranno essere comunicate agli utenti interessati con un preavviso di almeno 30 giorni.

A questo link il testo completo della Nota dell’IFEL.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments