TARI, obblighi di Trasparenza: pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ifel la Nota 28 gennaio 2020, dal titolo “Prime valutazioni sulla Deliberazione Arera n. 444/2019 e sul testo integrato in tema di Trasparenza nel ‘Servizio di gestione dei rifiuti urbani“.
La nota fornisce l’interpretazione sulla novella normativa per gli Enti che dovranno adempiere al dettato della Deliberazione Arera n. 444/2019 in tema di obblighi relativi alla Trasparenza.
La nota intende fornire un supporto a tutti i Comuni nel percorso di transizione necessario per adempiere alle prescrizioni della deliberazione n. 444. Questa deliberazione dovrà essere applicata dal 1° aprile 2020 nel caso dei gestori (e dei Comuni) con bacino di utenza superiore a 5.000 abitanti.
Mentre invece, dal 1° gennaio 2021, l’obbligo vale per i gestori del servizio rifiuti, o di gestione delle tariffe, compresi i Comuni che gestiscono tali servizi in economia.
Si prevede, nello specifico, un primo periodo di regolazione che va dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2023. Le niove regole si applicano in via sperimentale per tutto il 2020. La tempistica effettiva di avvio della loro applicazione sul territorio dipende però dalla dimensione demografica dei Comuni gestiti (cumulativamente considerati) ed è la seguente:
Gli obblighi relativi agli elementi informativi minimi si applicano a tutti i soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, inclusi i Comuni che gestiscono, in tutto o in parte, il servizio in economia.
Al riguardo la delibera individua tre macro ambiti operativi, ovvero tre tipologie di soggetti destinatari del provvedimento:
Gli elementi informativi minimi individuati dall’Autorità devono essere resi disponibili:
Le variazioni di rilievo delle condizioni di erogazione del servizio, invece, dovranno essere comunicate agli utenti interessati con un preavviso di almeno 30 giorni.
A questo link il testo completo della Nota dell’IFEL.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it